Art. 4.

      1. Le merci estere ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate nel territorio doganale fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando sono riesportate, dai tributi che nella stessa rimangono in vigore.
      2. Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.
      3. Le restituzioni e gli abbuoni d'imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i

 

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prodotti stessi sono immessi in consumo nella zona franca, nei limiti dei contingenti annui prestabiliti.